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Rappresentanti studenti

I rappresentanti sono un elemento di raccordo tra il corpo docente e gli studenti; possono proporre iniziative culturali e mettere in luce eventuali richieste degli studenti. Partecipano con diritto di voto e di espressione di idee ai Consigli di Facoltà, di Area Didattica, all’Ufficio di Presidenza, al Nucleo di Valutazione e alla stesura del Manifesto degli Studi.
Gli studenti partecipano inoltre alla Consulta Paritetica sulla Didattica con una propria Commissione d’indirizzo, contribuendo a elaborare proposte in merito alla struttura dell’offerta formativa, quali le modifiche ai curricula didattici, il riconoscimento esami, gli aspetti normativi di tipo generale, le tesi di laurea.
Le elezioni delle rappresentanze studentesche negli Organi Collegiali di Facoltà sono indette ogni triennio, di regola tra settembre e novembre, con decreto del Preside e su delibera del Consiglio di Facoltà.

Rappresentanti studenti eletti per il triennio 2008/2011


Per incontrare i rappresentati degli studenti
Aula box Centro Congressi di Via Salaria 113 (piano terra)




Regolamento Elezioni dei rappresentanti degli studenti negli Organi Collegiali ( triennio 2008/2011)

Decreto 28/07/2008 in formato .pdf

Regolamento

Indice articoli
Art. 1 – Indizione delle elezioni
Art. 2 - Corpo elettorale
Art. 3 - Numero dei rappresentanti eleggibili e validità delle votazioni
Art. 4 - Liste elettorali
Art. 5 - Presentazione liste
Art. 6 – Pubblicazione delle liste e propaganda elettorale
Art. 7 – Seggi elettorali: ubicazione e composizione
Art. 8 - Accesso ai seggi
Art. 9 - Operazioni di voto e compiti del seggio elettorale
Art. 10 - Votazioni
Art. 11 - Operazioni di scrutinio
Art. 12 – Commissione Elettorale Centrale
Art. 13 – Criteri per l’individuazione degli eletti
Art. 14 - Pubblicazione dei risultati elettorali e ricorsi
Art. 15 – Nomina
Art. 16 - Sostituzioni

Art. 1 – Indizione delle elezioni
Le elezioni delle rappresentanze studentesche negli Organi Collegiali della Facoltà di Scienze della Comunicazione, Consiglio di Facoltà e Consigli delle Aree didattiche , sono indette ogni triennio, di regola tra settembre e novembre, con decreto del Preside di Facoltà, su delibera del Consiglio di Facoltà.
Il decreto è reso pubblico con manifesti e/o con pubblicazione sul sito della Facoltà, almeno 60 giorni prima della data fissata per le votazioni. Esse si svolgono in due giorni feriali consecutivi.
Al momento dell'indizione delle elezioni, il Preside indica aule, spazi ed orari per la propaganda elettorale. L'Ufficio elettorale è istituito presso la Presidenza di Facoltà. .

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Art. 2 - Corpo elettorale
Relativamente all'elezione dei rappresentanti nel Consiglio di Facoltà: Relativamente all'elezione dei rappresentanti nei consigli delle aree didattiche: L'iscrizione degli studenti all'Universit à è comprovata dall'inclusione negli elenchi appositamente predisposti e resi pubblici per le votazioni o da attestato rilasciato dagli Uffici competenti, salvo le opportune integrazioni. Entro le ore 12 del quinto giorno successivo la data in cui sono resi pubblici gli elenchi, gli interessati possono chiedere, con ricorso motivato all'ufficio elettorale, integrazioni e/o rettifiche. Risultano esclusi dall'elettorato attivo e passivo tutti gli studenti che, alla data delle elezioni, risultino già laureati o trasferiti ad altra Facoltà.  

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Art. 3 - Numero dei rappresentanti eleggibili e validità delle votazioni
Il numero dei rappresentanti degli studenti da eleggere è fissato nel numero corrispondente al 15%, arrotondato per eccesso, del totale dei professori di ruolo e fuori ruolo e dei ricercatori di ciascun organo collegiale. Le votazioni danno luogo alla nomina del numero di rappresentanti previsti qualora ad esse partecipino almeno il 10% degli aventi diritto; in caso contrario il numero degli eletti si riduce in proporzione al numero degli effettivi votanti.

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Art. 4 - Liste elettorali
L'elezione dei rappresentanti degli studenti avviene sulla base di liste concorrenti. La presentazione delle liste deve avvenire entro e non oltre le ore 18.00 del trentesimo giorno precedente il primo giorno delle votazioni. Ogni lista è presentata da un elettore firmatario della Lista, responsabile della completezza della documentazione presentata. Tale elettore può altresì presentare liste aventi lo stesso simbolo e la stessa denominazione in altri organismi. Non sono ammessi contrassegni capaci di generare facilmente confusione ovvero riproducenti simboli o scritte vietate dalla legge penale. Eventuali sigle devono essere accompagnate dalla dicitura per esteso. La presentazione di ciascuna lista avviene mediante il deposito, presso l'Ufficio elettorale della Facoltà, della dichiarazione di presentazione di lista di candidati e della dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ogni singolo candidato. Il presentatore della lista assume, altresì, congiuntamente ad altro sottoscrittore della lista, la funzione di responsabile della lista stessa o di altra lista presentata in altri organismi, ma avente lo stesso simbolo e la stessa denominazione.
Ogni dichiarazione di presentazione deve contenere:
a) una sigla o simbolo atto a identificare la lista, riprodotta anche su supporto magnetico;
b) un elenco degli studenti candidati, riprodotto anche su supporto magnetico. Il numero dei candidati può superare - fino al 40% - il numero totale dei rappresentanti da eleggere. A parità di voti di preferenza risulterà eletto il candidato che precede nell'ordine di lista.
c) l'indicazione del recapito e la firma autenticata dei due responsabili di lista.

Compiti dei responsabili di lista sono:
1) ricevere comunicazioni dall'Ufficio elettorale e dalla Commissione Elettorale.
2) designare i rappresentanti di lista presso i seggi, comunicandone i nominativi alla Commissione elettorale non oltre l'ottavo giorno antecedente la data d'inizio delle votazioni. Nel caso tale termine non sia rispettato, le designazioni vengono fatte direttamente ai Presidenti di seggio non oltre l'inizio delle operazioni di voto;
3) presentare, su richiesta dell'Ufficio elettorale, l'elenco degli studenti sottoscrittori di Lista che potranno essere utilizzati, con compiti di scrutatore, per la costituzione dei seggi. Tale presentazione deve essere fatta, inderogabilmente, entro il quindicesimo giorno antecedente il primo giorno di votazione .

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Art. 5 - Presentazione liste
Le liste dei candidati devono essere corredate da non meno di 40 e non più di 60 firme autenticate di studenti della Facoltà aventi diritto all'elettorato attivo ai sensi del precedente art. 2. La presentazione delle firme di cui sopra deve essere fatta - a pena di nullità - su moduli predisposti dalla Facoltà. Ogni studente può candidarsi per più organismi soltanto in liste aventi la stessa denominazione o simbolo. Lo studente candidato in una lista non può figurare come presentatore della lista stessa; qualora ciò si verifichi, la firma di presentazione è nulla. Le firme di coloro che presentano le liste dei candidati e le dichiarazioni d'accettazione delle candidature devono essere autenticate nei modi di legge, come pure da personale dell'Amministrazione all'uopo designato. Le generalità del soggetto autenticante, nonché la qualifica rivestita ed il timbro dell'Ufficio, devono risultare in modo chiaro ed inequivocabile, pena nullità della presentazione della lista. Per i firmatari devono risultare i dati anagrafici, la Facoltà ed il corso di laurea di appartenenza, il numero di matricola. Per i candidati, pena la nullità della candidatura, devono risultare nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo, Facoltà e corso di laurea cui sono iscritti, numero di matricola. L'Ufficio elettorale provvede, avanti al presentatore, a sigillare all'interno di un plico il materiale ricevuto, apponendo sullo stesso la data e l'orario di consegna ed un numero progressivo. Rimane fuori dal plico il foglio di presentazione della Lista con relativa firma del presentatore, che viene autenticata dall'Ufficio al momento della presentazione. Scaduto il termine per la presentazione delle liste, tutti i plichi vengono consegnati alla Commissione Elettorale. Quest'ultima, a partire dal giorno seguente, organizza i lavori d'apertura e di esame del materiale, previa convocazione del presentatore di lista di volta in volta interessato.

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Art. 6 – Pubblicazione delle liste e propaganda elettorale
Le liste dei candidati, la cui conformità alla legge ed al presente Regolamento risultano accertate dalla Commissione elettorale, sono rese pubbliche dal Preside - mediante manifesti e/o pubblicazione sul sito di Facoltà in cui esse siano elencate secondo l'ordine di presentazione, con relativa denominazione o simbolo - almeno venti giorni prima della data delle elezioni. La propaganda elettorale inizia dal giorno successivo a quello in cui la Commissione Elettorale , con proprio verbale, ha disposto la pubblicazione, previa accettazione, delle liste elettorali e termina 24 ore prima della data d'inizio delle votazioni. La Commissione Elettorale disciplina lo svolgimento della propaganda elettorale nell'ambito della Facoltà, nel rispetto dei principi di eguaglianza e parità di trattamento delle liste e dei candidati.

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Art. 7 – Seggi elettorali: ubicazione e composizione
Mediante manifesto affisso almeno otto giorni prima della data delle elezioni, il Preside rende pubblica l'ubicazione dei seggi presso cui si svolgeranno le elezioni. I componenti dei seggi elettorali sono nominati con decreto del Preside.
I seggi sono composti da:
a) un presidente ed un segretario scelti fra il personale tecnico-amministrativo e/o fra il personale docente in servizio presso la Facoltà ;
b) due scrutatori designati dalla Commissione elettorale avvalendosi degli elenchi degli elettori di cui all'art. 4 del presente regolamento, forniti dai responsabili delle singole liste, in modo che i due scrutatori siano possibilmente firmatari di liste differenti.
Il Presidente nomina il Vice Presidente.
L'Ufficio di Presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio. In caso di impedimento o mancata presentazione di uno o di ambedue gli scrutatori, il presidente provvede all'integrazione del seggio con la nomina di elettori presenti alle operazioni di voto. In nessun caso può essere nominato membro del seggio chi risulti essere candidato alle elezioni. Le operazioni del seggio elettorale sono valide sempre che risultino presenti almeno tre componenti, tra i quali il Presidente o il Vice Presidente. In caso di impedimento o di mancata presentazione del Presidente o del segretario del seggio, il Preside provvede con suo decreto a sostituirlo. Con decreto del Preside i seggi di cui al presente articolo potranno essere modificati, in caso di concomitanza con consultazioni elettorali studentesche a carattere nazionale.

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Art. 8 - Accesso ai seggi
Ai seggi possono accedere: gli elettori iscritti ad essi, i candidati, i componenti la Commissione elettorale, i funzionari dell'Ufficio elettorale, i rappresentanti di Lista - uno per ogni seggio. I rappresentanti di lista assistono a tutte le operazioni elettorali e di scrutinio senza parteciparvi direttamente e in modo da non recare ostacolo alle operazioni; essi possono far inserire a verbale loro dichiarazioni solo per quanto attiene al regolare svolgimento delle operazioni medesime.

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Art. 9 - Operazioni di voto e compiti del seggio elettorale
Alle ore 16,00 del giorno precedente il primo dei due giorni indicati per le votazioni i seggi vengono costituiti con l'insediamento del Presidente e degli altri componenti. Si procede quindi alle operazioni preparatorie delle votazioni, provvedendo comunque a vistare un congruo numero di schede. Al termine di dette operazioni il Presidente provvede alla chiusura delle finestre e delle porte d'accesso al seggio apponendo mezzi di segnalazione di ogni eventuale fraudolenta apertura. Affida quindi le chiavi d'accesso al seggio alla custodia delle forze dell'ordine o di persone responsabili all'uopo designate, o del servizio di vigilanza.
Alle ore 8,00 di ciascuno dei giorni indicati per le votazioni, accertata l'integrità dei mezzi di segnalazione apposti nel giorno precedente, il Presidente provvede alle operazioni necessarie per consentire lo svolgimento delle votazioni. Le operazioni di voto sono svolte nei due giorni indicati nel decreto del Preside di Facoltà che indice le elezioni, in modo che i seggi restino aperti:
a) il primo giorno dalle ore 8,30 alle ore 19,00;
b) il secondo giorno dalle ore 8,30 alle ore 14,00. Qualora tutti gli elettori iscritti nelle liste di un seggio elettorale risultino aver votato nel primo dei due giorni indicati nel decreto del Preside per le votazioni, il Presidente provvede a sigillare l'urna, a chiudere il seggio come previsto nei commi precedenti, rinviando alle ore 14,30 del giorno successivo le operazioni di scrutinio.
Le operazioni di voto si svolgono nel modo seguente:
1) lo studente presenta al Presidente o a uno dei componenti del seggio un documento avente valore legale ai fini dell'accertamento dell'identità dell'elettore;
2) il Presidente o uno dei componenti del seggio accerta che il cognome dello studente sia iscritto nell'elenco degli elettori;
3) l'elettore appone la sua firma sull'elenco degli aventi diritto al voto;
4) il Presidente o uno dei componenti del seggio consegna le schede;
5) l'elettore si ritira in cabina per esprimere il voto utilizzando la matita che gli viene consegnata;
6) riconsegna le schede al Presidente o a uno dei componenti del seggio che provvede a introdurle nelle urne e riconsegna la matita;
7) il Presidente o un componente del seggio restituisce il documento all'elettore.

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Art. 10 - Votazioni
Le operazioni elettorali devono garantire la personalità, libertà e segretezza del voto di ciascun elettore. Le schede riportano elencate, secondo l'ordine di presentazione di cui al precedente art. 6, le denominazioni o simboli delle liste. Il voto dell'elettore deve essere espresso in modo non equivoco con l'indicazione di un segno nello spazio riservato alla denominazione o simbolo della lista prescelta, da apporre con la matita ricevuta dal componente del seggio. Ciascun elettore dispone di un solo voto di preferenza. L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per i candidati della lista da lui votata. Il voto di preferenza deve essere espresso anche quando l'elettore intenda attribuirlo ai candidati che, per effetto dell'ordine di precedenza indicato all'art. 4, siano in testa alla lista votata. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome del candidato. In caso d'identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno di due. L'indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati. Sono comunque efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello apposto a fianco del contrassegno votato, che si riferiscano a candidati della lista votata. Le preferenze per candidati compresi in liste d'altri organi sono inefficaci. Sono, altresì, inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata. Le preferenze espresse in eccedenza sono nulle.

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Art. 11 - Operazioni di scrutinio
Alle ore 14,30 del secondo giorno delle votazioni, presso ciascun seggio, si procede, come prima operazione, al computo delle schede votate. Successivamente si procede allo scrutinio. Alle operazioni elettorali può assistere un solo rappresentante per ogni denominazione o simbolo. I risultati dello scrutinio sono trasmessi con verbale sottoscritto da tutti i membri del seggio alla Commissione Elettorale cui vengono altresì inviate, in plichi separati e sigillati, le schede votate contenenti voti validi, quelle contenenti voti contestati e non assegnati, le schede bianche, le schede nulle, le schede annullate, le schede non votate.

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Art. 12 – Commissione Elettorale Centrale

a) Composizione
La Commissione Elettorale , nominata con decreto del Preside di Facoltà, è composta da: - un professore ordinario o straordinario, Presidente della Commissione - un professore associato o ricercatore - un funzionario amministrativo della Facoltà ed opera in presenza della maggioranza dei suoi componenti.
b) Compiti
Spetta alla Commissione Elettorale decidere sui ricorsi, sui reclami riguardanti le schede contenenti voti contestati e non assegnati, sui reclami verbalizzati durante le operazioni di voto e di scrutinio. La Commissione elettorale si pronuncia altresì sui risultati delle elezioni; redige i verbali delle attività svolte che trasmette al Preside con le schede elettorali che allega perché siano conservate per la durata in carica degli organi eletti.

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Art. 13 – Criteri per l’individuazione degli eletti
L'attribuzione delle rappresentanze avviene con il seguente criterio:
a) per ogni Lista è determinata la cifra elettorale costituita dal totale dei voti validi ottenuti;
b) per ogni Lista è determinata altresì la cifra individuale costituita dal totale dei voti validi di preferenza attribuiti a ciascun candidato della Lista;
c) la cifra elettorale di ogni Lista è divisa successivamente per uno, per due…, sino alla concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere;
d) tutti i quozienti si graduano in ordine decrescente scegliendo poi fra essi quelli più alti in numero uguale a quello dei rappresentanti da eleggere; a parità assoluta di quozienti è scelto quello cui corrisponde la minore cifra elettorale;
e) le rappresentanze sono assegnate alle liste in corrispondenza ai quozienti scelti come indicato nella lettera precedente;
f) risultano eletti, lista per lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze: a parità di numero di preferenze risulta eletto il candidato che precede nell'ordine di lista.

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Art. 14 - Pubblicazione dei risultati elettorali e ricorsi
I risultati elettorali, accertati dalla Commissione elettorale, sono resi pubblici con manifesti e/o con pubblicazione sul sito di Facoltà entro quindici giorni dalle elezioni. Entro dieci giorni successivi può essere proposto ricorso. La Commissione elettorale decide sui ricorsi entro dieci giorni dal termine di presentazione, sentito il primo firmatario di essi e, qualora lo ritenga necessario, i membri dei seggi elettorali. Avverso la pronuncia della Commissione elettorale, entro dieci giorni può essere proposto ricorso al Consiglio di Facoltà che si pronuncia in via definitiva nella prima seduta utile.

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Art. 15 – Nomina
Alla nomina dei rappresentanti provvede il Preside con proprio decreto nei cinque giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti dall'articolo precedente per la proposizione dei ricorsi o per la pronuncia degli organi competenti a decidere sui ricorsi stessi.

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Art. 16 - Sostituzioni
In caso di cessazione per qualsiasi causa della qualità d'elettore, il rappresentante degli studenti è sostituito dal candidato che lo segue nell'ordine decrescente delle cifre elettorali individuali di Lista. Lo studente eletto come consigliere negli Organi Collegiali della Facoltà, che nel corso del mandato elettorale consegua la laurea, non è considerato decaduto se, senza soluzione di continuità di anno accademico, si iscriva a:
a) corso di laurea magistrale della Facoltà di riferimento;
b) altro corso di laurea di I livello della Facoltà

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Ultimo aggiornamento: 10/10/2009 17.49.18